Ordinanza N. 12 del 17/03/2020
OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI IN RELAZIONE ALLA EMANAZIONE DEL DPCM DEL 8/03/2020 DISPOSIZIONI PER LA CHIU SURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

                                                                       IL SINDACO
VISTI:
- Il decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- L’Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, recante “l’Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- Il DPCM del 1 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1”;
- DPCM del 4 marzo recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DPCM del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ORDINANZA del Presidente della regione Campania n. 7 del 06/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e art. 50 del TUEL – Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale”;
- ORDINANZA del Presidente della regione Campania n. 8 del 8/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 – Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”;
- La comunicazione della Prefettura di Napoli – UTG prot. 72859 del 06/03/2020, acquisita in pari data al mezzo Pec., con la quale si raccomanda di limitare l’accesso agli uffici aperti al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
VISTA
l’ordinanza n. 15/2020 del Presidente della regione Campania secondo cui “ con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 , su tutto il territorio regionale e fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero s postamenti per motivi di salute
EFFETTUATO
il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
RITENUTO necessario adottare ulteriori limitazioni alla circolazione delle persone;
SENTITI per le vie brevi i Dirigenti Scolastici dei diversi Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze in materia;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L.
ORDINA
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

  • La chiusura di tutti gli edifici scolastici esistenti sul territorio comunale, di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, fino 01.04.2020, rimanendo in capo alle rispettive dirigenze l’adozione dei provvedimenti organizzativi tesi ad assicurare la gestione da remoto dell’attività amministrativa;
    Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.
    Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del
    Comune di Cardito e sul sito web istituzionale.
    La presente ordinanza viene altresì trasmessa a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul
    territorio, nonché al Presidente della Regione Campania, alla Prefettura di Napoli, al Commissario P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Compagnia della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale, all’ASL Napoli 2 Nord;
    E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena la sanzione prevista dall’ordinanza del Ministero della salute e del Presidente della Regione Campania.
    AVVERTE
    Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo
    della Regione Campania entro 6 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.
    Sindaco CIRILLO GIUSEPPE

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